ATTIVITA' SPORTIVE FORMATIVE E DIDATTICHE
La delibera del CONI n.1574 (del 18 luglio 2017) dedicata al “Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” ha sancito l’obbligo, in capo a tutti gli Enti Sportivi iscritti al Registro istituito e tenuto dallo stesso CONI, di comunicare, a partire dal primo gennaio 2019, gli eventi sportivi, didattici e formativi realizzati, in maniera da confermare la legittimità del riconoscimento sportivo operato dal CONI e beneficiare dunque di tutte le agevolazioni (anche fiscali) che ne discendono.
A tal proposito Il Coordinamento Nazionale Taekwondo provvede a comunicare, attraverso gli organi di competenza, gli eventi/attività svolte nel corso dell’anno sportivo, al Registro CONI
Le comunicazioni in questione consentono alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche interessate di poter contribuire a rafforzare il loro reale status “sportivo” e continuare dunque a beneficiare dei privilegi riservati agli Enti iscritti al CONI (pena la sospensione/cancellazione dal Registro)
Sul punto il regolamento (all’art. 2, commi 7-8-9) pone l’accento su tre aspetti fondamentali della vita “sportiva” dell’Ente, che dovranno necessariamente essere comunicati al CONI:
E’ onere degli Organismi affilianti (e dunque di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate) individuare le modalità e le procedure da seguire per consentire ai propri Enti affiliati (che sono ASD e SSD destinatarie dell’obbligo) di effettuare le comunicazioni che i primi dovranno, per conto loro, trasferire nell’apposita sezione del Registro CONI (visibile dunque nell’area riservata di ciascun Ente iscritto alla piattaforma in questione).
Se questa pare una bella notizia per ASD/SSD (che possono superficialmente ricondurre l’obbligo in capo ad EPS/FSN/DSA), in realtà le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione degli eventi (sia essi sportivi piuttosto che didattici o formativi) si abbatterebbero certamente anche su di loro, arrivando anche alla “sospensione” dal registro, il cui passo successivo sarebbe facilmente immaginabile.
ATTIVITA’ SPORTIVA – Per “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori:
1) livello di competizione;
2) livello organizzativo;
3) luogo fisico;
4) durata singolo evento;
5) partecipanti.
Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.
ATTIVITA’ DIDATTICA – Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
ATTIVITA’ FORMATIVA – Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice univoco.